Il nuovo Trattato franco-tedesco ovvero il ritorno del Sacro Romano Impero

Il 22 gennaio la Cancelliera tedesca Angela Merkel e il Presidente francesce Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron si riuniranno per discutere e firmare il nuovo Trattato Franco-tedesco.

Per Merkel e Macron si tratta di un trattato di portata storica in quanto ridisegna completamente la geografia del potere in Europa in modo solenne, ufficiale e lo fa in modo unilaterale senza coinvolgere o informare nessuno degli altri partner dell’Unione europea. Il testo di questo trattato è stato pubblicato dal quotidiano francese La Tribune mercoledì 16 gennaio. Il testo, diviso in sette capitoli e 28 articoli, definisce le regole per “la cooperazione e l’integrazione franco-tedesca“, regole che si richiamano apertamente al Trattato dell’Eliseo del 1963, “che ha largamente contribuito alla riconciliazione storica tra Francia e Germania“.

Si tratta di un documento estremamente lineare e semplice: l’obiettivo è la creazione, progressivo di uno (sotto) spazio unico all’interno dell’Unione Europea vasto 1,302 milioni di km quadrati con 150,7 milioni di abitanti che saranno sempre più spinti alla reciproca comprensione (anche attraverso la facilitazione del bilinguismo e lo studio obbligatorio dell’altra lingua sin dall’infanzia).

Se finora l’asse franco-tedesco era una prassi politica di due capi di governo, d’ora in poi questo asse viene elevato al rango istituzionale di nuova potenza mondiale, in quanto il Trattato prefigura la formazione di un nuovo superstato, sancendo apertis verbis la convergenza d Francia e Germania in “politica estera, difesa, sicurezza interna ed esterna, diplomazia, giustizia, politica energetica, ricerca, esportazione di armamenti“.

Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, il nuovo Superstato avrebbe un pil di 6.700 miliardi di dollari e salirebbe al 3° posto nel mondo, dopo Stati Uniti e Cina (con il Giappone fermo a circa 5.100 miliardi). Da soli Francia e Germania costituiscono quasi la metà del pil totale dell’Unione Europea.

Quale sarà a questo punto il destino dell’Unione e quali saranno i rapporti di peso tra un’area germanica (che conta come Stati satellite: Paesi Bassi, Lussemburgo,  Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, Slovenia) l’area francese (Francia e Belgio), il gruppo di Visegrad (Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia, Ungheria), Spagna e Italia? Difficile dirlo: l’unica cosa che appare in tutta la sua drammatica evidenza è che né la politica né l’opinione pubblica di Spagna e Italia sembrano prestare attenzione a quello che sta accadendo oltre i propri confini.

Nuovo Trattato Franco-tedesco

Capitolo 1
Affari europei

Articolo 1
I due Stati firmatari approfondiscono la loro cooperazione sulla politica europea. Promuovono una comune politica estera e di sicurezza nazionale, forte ed efficace e in questo modo rafforzano e approfondiscono l’Unione economica e monetaria. Si sforzano di completare il completamento del mercato unico e si sforzano di costruire una Unione competitiva basata su una solida base industriale, che serva da punto di partenza per la prosperità, promuovendo la convergenza economica, fiscale e sociale, nonché la sostenibilità in tutti i suoi aspetti.

Articolo 2
I due Stati si consultano regolarmente a tutti i livelli prima delle principali scadenze comunitarie, individuando posizioni comuni e concordando le azioni coordinate dei loro Ministri. Coordinano altresì il recepimento delle leggi europee nella propria legislazione nazionale.

Capitolo 2
Pace, sicurezza e sviluppo

Articolo 3
I due Stati stanno approfondiscono la loro cooperazione in materia di politica estera, difesa, sicurezza esterna e interna e sviluppo, cercando al contempo di rafforzare la capacità di azione autonoma dell’Unione Europea. Si consultano a vicenda al fine di definire posizioni comuni su qualsiasi decisione importante che riguardi i loro interessi comuni agendo congiuntamente in tutti i casi in cui ciò sia possibile.

Articolo 4
(1) In seguito agli impegni che li vincolano ai sensi dell’articolo 5 del trattato del Nord Atlantico (Nato) del 4 aprile 1949 e dell’articolo 42, paragrafo 7 del trattato sull’Unione europea del 7 febbraio 1992, modificato dal trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, i due Stati, convinti dell’ineludibilità dei propri interessi di sicurezza, convergono i propri obiettivi e le proprie politiche di sicurezza e difesa, rafforzando in tal modo i sistemi di sicurezza collettiva di cui fanno parte. Si prestano a mutua assistenza e soccorso con tutti i mezzi a loro disposizione, compresa la forza armata, in caso di aggressione armata contro i loro territori. L’ambito di applicazione territoriale della seconda frase del presente paragrafo corrisponde a quello dell’articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull’Unione europea.

(2) I due Stati agiranno congiuntamente in tutti i casi ove sia possibile, in conformità con le rispettive norme nazionali, al fine di mantenere la pace e la sicurezza. Continuano a sviluppare l’efficienza, la coerenza e la credibilità dell’Europa nel campo militare. In tal modo, si impegnano a rafforzare la capacità d’azione dell’Europa e a investire congiuntamente per colmare le proprie lacune in termini di capacità, rafforzando così l’Unione europea e l’Alleanza del Nord Atlantico (Nato).

(3) I due Stati si impegnano a rafforzare ulteriormente la cooperazione tra le proprie forze armate al fine di stabilire una comune cultura e schieramenti congiunti. Stanno intensificando lo sviluppo di programmi di difesa comuni e li espandono ai rispettivi partner. In tal modo, intendono promuovere la competitività e il consolidamento della base industriale e tecnologica della difesa europea. Sostengono la più stretta cooperazione possibile tra le proprie industrie militari sulla base della fiducia reciproca. Entrambi i Paesi svilupperanno un comune approccio alle esportazioni di armi in relazione a obiettivi comuni.

(4) I due Stati stabiliscono il Consiglio franco-tedesco di difesa e sicurezza come organo politico per gestire questi reciproci impegni. Questo Consiglio si riunirà al più alto livello secondo intervalli regolari.

Articolo 5
I due stati estendono la cooperazione tra i Ministeri degli affari esteri, incluse le loro missioni diplomatiche e consolari. Al riguardo si scambieranno lo staff senior. Stabiliranno scambi all’interno delle loro rappresentanze permanenti presso le Nazioni Unite a New York, in particolare tra le loro squadre del Consiglio di sicurezza, le loro rappresentanze permanenti presso l’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico e le loro rappresentanze permanenti presso le Nazioni Unite, l’Unione europea, nonché tra i rispettivi organismi dei due Stati responsabili del coordinamento dell’azione europea.

Articolo 6
Nel settore della sicurezza interna, i governi dei due Stati stanno rafforzando ulteriormente la loro cooperazione bilaterale nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, nonché la loro cooperazione nel settore giudiziario e in materia di intelligence e polizia. Attuano misure comuni di formazione e impiego e creano una comune unità per le operazioni di stabilizzazione di Paesi terzi.

Articolo 7
I due Stati si impegnano a stabilire un partenariato sempre più stretto tra l’Europa e l’Africa rafforzando la loro cooperazione nei settori dello sviluppo del settore privato, dell’integrazione regionale, dell’istruzione e della formazione professionale, l’uguaglianza di genere e l’emancipazione femminile, con l’obiettivo di migliorare le prospettive socioeconomiche, la sostenibilità, il buon governo e la prevenzione dei conflitti, la risoluzione delle crisi, compreso il mantenimento della pace e la gestione delle situazioni post conflittuali. I due Stati stabiliscono un dialogo politico annuale sulla politica di sviluppo internazionale per intensificare il coordinamento di pianificazione e attuazione della propria politica comune.

Articolo 8

(1) Nel quadro della Carta delle Nazioni Unite, i due Stati coopereranno strettamente a tutti i livelli e in tutti gli organi delle Nazioni Unite. Essi coordineranno strettamente le loro posizioni come parte di un più ampio sforzo di consultazione e condivisione tra gli Stati membri dell’UE che siedono nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità con le posizioni e gli interessi dell’Unione europea. Agiranno di concerto per promuovere alle Nazioni Unite le posizioni e gli impegni dell’UE nei confronti delle sfide e delle minacce globali. Faranno del loro meglio per raggiungere una posizione unitaria dell’Unione europea negli organi competenti delle Nazioni Unite.

(2) I due Stati si impegnano a proseguire i loro sforzi per concludere i negoziati intergovernativi sulla riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L’ammissione della Repubblica Federale di Germania come membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è di per sé una priorità della diplomazia franco-tedesca.

Capitolo 3
Cultura, istruzione, ricerca e mobilità

Articolo 9
Entrambi gli stati riconoscono il ruolo decisivo svolto dalla cultura e dai media nel rafforzare l’amicizia franco-tedesca. Di conseguenza, sono determinati a creare per i loro popoli uno spazio condiviso di libertà e opportunità, nonché uno spazio culturale e mediatico comune. Sviluppano programmi di mobilità e di scambio tra i loro paesi, in particolare per i giovani nel quadro dell’Ufficio giovanile franco-tedesco, e definiscono obiettivi quantificati in questi settori. Al fine di promuovere collegamenti sempre più stretti in tutti i settori dell’espressione culturale, anche attraverso istituti culturali integrati, stanno mettendo in atto programmi specifici e una piattaforma digitale, indirizzata in particolare ai giovani.

Articolo 10
I due stati stanno avvicinando i propri sistemi educativi sviluppando l’apprendimento reciproco delle rispettive lingue, adottando, in conformità con la loro organizzazione costituzionale, strategie per aumentare il numero di studenti che studiano la lingua del partner, azioni volte a facilitare il riconoscimento reciproco dei certificati e diplomi, l’istituzione di strumenti di eccellenza franco-tedeschi per la ricerca, l’istruzione e la formazione professionale, nonché programmi culturali integrati a livello di istruzione superiore.

Articolo 11
Entrambi gli stati promuovono il collegamento in rete dei loro sistemi di istruzione e ricerca, nonché le loro strutture di finanziamento. Perseguono lo sviluppo dell’Università franco-tedesca e incoraggiano le università francesi e tedesche a partecipare a reti accademiche integrate di università europee.

Articolo 12
I due stati stanno istituendo un fondo comune dei cittadini per incoraggiare e sostenere le mutue iniziative integrative spontanee dei cittadini e il gemellaggio tra città allo scopo di avvicinare i loro due popoli.

Capitolo 4
Cooperazione regionale e transfrontaliera

Articolo 13

(1) I due Stati riconoscono l’importanza della cooperazione transfrontaliera tra la Repubblica Francese e la Repubblica Federale di Germania al fine di rafforzare i legami tra cittadini e imprese su entrambi i lati della frontiera, compreso il ruolo essenziale delle autorità locali e degli altri attori locali. Intendono facilitare la rimozione degli ostacoli nei territori di confine al fine di attuare progetti transfrontalieri e facilitare la vita quotidiana dei cittadini di questi territori.

(2) A tal fine, in conformità con le rispettive norme costituzionali dei due Paesi e nel rispetto della legge dell’Unione europea, i due Stati membri prevedono le autorità locali nelle zone di confine e le entità transfrontaliere come Eurodistretti competenze adeguate, risorse dedicate e procedure accelerate per superare gli ostacoli all’attuazione di progetti transfrontalieri, in particolare nei settori economico, sociale, ambientale, sanitario, energetico e dei trasporti. Se nessun altro mezzo consente loro di superare questi ostacoli, possono essere concesse adeguate disposizioni legali e amministrative, comprese eventuali deroghe. In questo caso, spetta a entrambi gli Stati adottare la legislazione più appropriata.

(3) Entrambi gli Stati rimangono impegnati a preservare standard elevati nei settori del diritto del lavoro, della protezione sociale, della salute e sicurezza e della protezione ambientale.

Articolo 14
I due Stati hanno istituito un comitato di cooperazione transfrontaliera comprendente parti interessate quali le autorità statali e locali, i Parlamenti e le entità transfrontaliere come gli Eurodistretti e, se necessario, le Euroregioni interessate. Questo comitato è responsabile del coordinamento di tutti gli aspetti di pianificazione territoriale transfrontaliera tra la Repubblica Francese e la Repubblica Federale di Germania, per definire una comune strategia di scelta dei progetti prioritari, per monitorare le difficoltà nei territori di confine e presentare proposte per rimediarvi, nonché per analizzare l’impatto della nuova legislazione sui territori di confine.

Articolo 15
Entrambi gli stati si impegnano a raggiungere l’obiettivo del bilinguismo nelle aree di confine e sostengono le comunità di confine per sviluppare e attuare strategie appropriate.

Articolo 16
I due stati faciliteranno la mobilità transfrontaliera migliorando l’interconnessione tra le reti digitali e fisiche tra loro, compresi i collegamenti ferroviari e stradali. Lavoreranno a stretto contatto nel campo della mobilità innovativa, sostenibile e universalmente accessibile per sviluppare approcci o standard comuni e condivisi per entrambi i Paesi.

Capitolo 5
Sviluppo sostenibile, ambiente climatico e affari economici

Articolo 17
Entrambi gli Stati incoraggiano una cooperazione decentralizzata tra comunità nei territori non frontalieri. Si impegnano a sostenere le iniziative lanciate da queste comunità implementate in questi territori.

Articolo 18
Entrambi gli Stati stanno lavorando per rafforzare il processo di attuazione degli strumenti multilaterali relativi allo sviluppo sostenibile, alla salute globale e alla protezione dell’ambiente e del clima, in particolare l’Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 e l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. A tal fine, agiscono in stretto rapporto al fine di formulare approcci condivisi e politiche comuni, in particolare mettendo in atto meccanismi per la trasformazione delle loro economie e promuovendo azioni ambiziose per combattere i cambiamenti climatici. Garantiscono l’integrazione della protezione del clima in tutte le politiche, compresi regolari scambi trasversali tra i governi nei settori chiave.

Articolo 19
I due Stati promuoveranno la transizione energetica in tutti i settori pertinenti e, a tal fine, svilupperanno la loro cooperazione e rafforzeranno il quadro istituzionale per finanziare, sviluppare e attuare progetti comuni, in particolare nei settori delle infrastrutture, energia rinnovabile ed efficienza energetica.

Articolo 20

(1) I due stati stanno approfondendo l’integrazione delle loro economie al fine di stabilire una zona economica franco-tedesca con regole e standard comuni. Il Consiglio economico-finanziario franco-tedesco promuove l’armonizzazione bilaterale della loro legislazione, in particolare nel campo del diritto commerciale, e coordina regolarmente le politiche economiche tra la Repubblica Francese e la Repubblica Federale di Germania per promuovere la convergenza tra i due stati e migliorare la competitività delle loro economie.

(2) I due Stati istituiscono un “Consiglio franco-tedesco degli esperti economici” composto da dieci esperti indipendenti per presentare a entrambe le raccomandazioni del governo la loro azione economica.

Articolo 21
I due Stati intensificano la loro cooperazione nel campo della ricerca e della trasformazione digitale, in particolare nel campo dell’intelligenza artificiale e delle innovazioni rivoluzionarie. Promuoveranno linee guida internazionali sull’etica delle nuove tecnologie. Per promuovere l’innovazione, creano iniziative franco-tedesche aperte alla cooperazione a livello europeo. I due Stati metteranno in atto processi di coordinamento e finanziamenti congiunti per sostenere programmi congiunti di ricerca e innovazione.

Articolo 22
Tutte le parti interessate di entrambi gli Stati si riuniscono annualmente in un forum per il futuro franco-tedesco per lavorare sui processi di trasformazione delle rispettive società.

Capitolo 6
Organizzazione

Articolo 23
Le riunioni tra i governi dei due Stati hanno luogo almeno una volta all’anno, alternativamente nella Repubblica Francese e nella Repubblica Federale di Germania. Dopo l’entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio dei ministri franco-tedesco adotta un programma pluriennale di progetti di mutua cooperazione. I segretari generali per la cooperazione franco-tedesca responsabili della preparazione di questi incontri monitorano l’attuazione di questo programma e riferiscono direttamente al Consiglio dei ministri.

Articolo 24
Alternativamente un membro del governo di uno dei due Stati partecipa, almeno una volta al trimestre, al Consiglio dei ministri dell’altro Stato.

Articolo 25
I consigli, le strutture e gli strumenti della cooperazione franco-tedesca sono soggetti a revisione periodica e, se necessario, sono adattati senza indugio agli obiettivi concordati. La prima di queste verifiche dovrebbe aver luogo entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato per proporre gli eventuali adeguamenti necessari. I segretari generali per la cooperazione franco-tedesca valutano regolarmente i progressi del processo di mutua integrazione e informano i due parlamenti e il Consiglio dei ministri franco-tedesco dello stato generale di avanzamento della cooperazione franco-tedesca.

Articolo 26
I rappresentanti delle Regioni [francesi] e dei Länder, nonché il comitato di cooperazione transfrontaliera, possono essere invitati a partecipare al Consiglio dei ministri franco-tedesco.

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